Art. 146-bis c.nav. — Documenti per l'iscrizione
[1]((Per ottenere l'iscrizione di una nave o di un galleggiante nelle matricole o nei registri, oltre quanto e' disposto dall'articolo 303 del regolamento per l'esecuzione del presente codice (Navigazione marittima), il proprietario deve presentare all'ufficio presso il quale chiede l'iscrizione i seguenti documenti:
- a)il titolo di proprieta' in originale o in copia autentica o, quando la nave e' stata costruita per conto del costruttore, l'estratto del registro delle navi in costruzione;
- b)il certificato di stazza.
[2]Per l'iscrizione nelle matricole o nei registri degli uffici dello Stato di navi costruite all'estero o provenienti da bandiera estera, l'autorita' consolare deve trasmettere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:
- a)il titolo di proprieta' in originale o in copia autentica;
- b)la copia autentica del passavanti provvisorio o della licenza provvisoria rilasciati ai sensi dell'articolo 149;
- c)il certificato di stazza, se la stazzatura e' stata eseguita all'estero a norma dell'articolo 139;
- d)il certificato di cancellazione dal registro straniero nel caso di navi gia' di nazionalita' estera, ove sia richiesto dalle convenzioni internazionali.
[3]Per le navi provenienti da bandiera estera la cui vendita sia stata effettuata durante la sosta in un porto italiano il proprietario deve presentare i documenti indicati nel secondo comma, ad eccezione di quelli di cui alle lettere b) e c).
[4]Oltre ai documenti suddetti devono essere presentati i certificati di cittadinanza e di domicilio del proprietario o dei caratisti.
[5]L'iscrizione di navi maggiori non puo' essere effettuata se il proprietario non ha inoltre ottenuto l'approvazione del nome ai sensi dell'articolo 140)).
Testo vigente dal 10 maggio 2026
