Art. 1247 c.nav. — Conversione delle pene pecuniarie
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Alla conversione delle pene pecuniarie inflitte dal comandante di porto provvede, a norma dell'articolo 586 del codice di procedura penale, il pretore della circoscrizione, nella quale ha sede l'ufficio portuale che ha emesso la condanna.
Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 16 luglio 1970
