Premesso che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la notificazione eseguita nella casa di abitazione di un imputato durante il periodo di imbarco dello stesso in qualità di marittimo non è in contrasto con l'art. 1248 cod. nav., giacché, non essendo escluso che il notificando possa avere più di una casa di temporanea abitazione, e poiché la notificazione può eseguirsi tanto nei modi ordinari di cui all'art. 169 c.p.p. quanto nella forma speciale di cui all'art. 1248 cod. nav., deve ritenersi forma adeguata di notificazione per il marittimo imbarcato - ai sensi dell'art. 24, comma secondo, Cost - quella prevista dall'art. 169 c.p.p., essendo verosimile che le persone legittimate a ricevere l'atto, per i vincoli ed i rapporti che hanno con l'interessato, portino a sua conoscenza il contenuto dell'atto stesso, sicché la notificazione in quella forma effettuata può realizzare il suo scopo (considerati i mezzi attuali di comunicazione che consentono di raggiungere la nave anche in mare aperto). Nessuna comparazione è poi possibile rispetto agli imputati latitanti, detenuti o irreperibili, per i quali il legislatore non ha previsto un trattamento più favorevole ma ha soltanto dettato norme particolari che tengono conto della speciale situazione in cui si trovano i soggetti interessati al procedimento di notificazione. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost. dell'art. 169 c.p.p., nella parte in cui consente che, al marittimo imbarcato, la notifica di atti processuali venga effettuata nella sua casa di abitazione mediante consenga a persona convivente). - Sent. 125/1970, 170/1976.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 1248 c.nav.