Art. 1138 c.nav. — Impossessamento della nave o dell'aeromobile

[1]I componenti dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile, i quali se ne impossessano, sono puniti:

  • 1)con la reclusione da dieci a venti anni, se il fatto e' commesso mediante violenza o minaccia in danno del comandante, degli ufficiali della nave o dei graduati dell'aeromobile;
  • 2)con la reclusione da tre a dodici anni, se il fatto e' commesso clandestinamente o con mezzi fraudolenti.

[2]Per i promotori e per i capi la pena e' aumentata fino a un terzo.

[3]Se il fatto e' commesso da persona estranea all'equipaggio, le pene sono ridotte di un terzo.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1138 · fonte del testo

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