Codice della navigazione

Art. 1105 c.nav. — Ammutinamento

[1]Se il fatto non costituisce un piu' grave reato, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni i componenti dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile che in numero non inferiore al terzo:

  • 1)disobbediscono, collettivamente o previo accordo, ad un ordine del comandante;
  • 2)si abbandonano collettivamente a manifestazione tumultuosa.

[2]Coloro che alla prima intimazione eseguono l'ordine o desistono dal partecipare alla manifestazione soggiacciono soltanto alla pena per gli atti gia' compiuti, qualora questi costituiscano per se' un reato diverso.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 124/1962

    Questione infondata
    28 dicembre 1962

    Alla Corte costituzionale non è consentito modificare l'oggetto dell'ordinanza di rimessione. Essa può tuttavia interpretarne il testo onde desumere la sussistenza, la sufficienza ed il contenuto del giudizio di rilevanza da effettuare ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953: nell'ipotesi in cui sia denunziata alla Corte la illegittimità di una norma non nell'opinione della possibilità di una sua applicazione autonoma alla fattispecie, bensì attribuendo alla questione concernente tale norma carattere strumentale rispetto alla risoluzione di altra questione di legittimità costituzionale, che è la sola sostanzialmente decisiva ai fini della definizione del giudizio, ben può la Corte concentrare il proprio esame su questa sola questione, una volta che abbia individuato nella stessa l'oggetto effettivo della denunzia del giudice a quo, ed abbia chiarito la carenza di un inscindibile collegamento tra le due questioni. (Nel caso di specie, nel corso di un procedimento penale per ammutinamento ex art. 1105 cod. navig., era stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 330 c.p., nell'assunto che presupposto necessario per l'incriminabilità ai sensi dell'art. 1105 cod. navig. dei marittimi scioperanti fosse l'applicabilità ad essi dell'art. 330 c.p. La Corte costituzionale, rilevato che l'articolo 1105 cod. navig. ha per oggetto una fattispecie specifica, e che quindi era solo alla stregua di questa norma che doveva procedersi al giudizio penale senza che l'articolo 330 c.p. fungesse neppure da presupposto, interpretava l'ordinanza di rinvio nel senso che la questione di legittimità sollevata concerneva l'art. 1105 cod. navig.).

    Art. 40 cost. · Art. 1105 c.nav.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1105 · fonte del testo

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