Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 2019 al 15 luglio 2022. 266 parole tolte, 94 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Per proporre il concordato l'imprenditore, soggetto a liquidazione giudiziale ai sensi dell'articolo 121, deve trovarsi in stato di crisi o di insolvenza. E' in ogni caso fatto salvo il disposto dell'articolo 296. La proposta deve fondarsi su un piano fattibile e presentare i requisiti previsti dall'articolo 87.Il piano puo' prevederetolto: :
tolto: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
tolto: b) l'attribuzione delle attivita' delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore;
tolto: c) la eventuale aggiunto: la suddivisione dei creditori in classitolto: ;
tolto: d) aggiunto: con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. tolto: Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o societa' da questi partecipate. La formazione delle aggiunto: La suddivisione dei creditori in classi e' obbligatoria per i creditori titolari di crediti tolto: previdenziali o fiscali aggiunto: tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie … e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate. tolto: Il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione aggiunto: Nel concordato in continuita' aziendale la suddivisione dei creditori in classi e' in ogni caso obbligatoria. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, tolto: possono essere soddisfatti anche non integralmente, purche' in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato, in caso di liquidazione, dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al loro valore di mercato, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito e' trattata come credito chirografario.
tolto: -------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo aggiunto: interessati dalla ristrutturazione perche' non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 109, comma 5, sono suddivisi in classi e le imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, sono inserite in classi separate. Fermo quanto previsto dall'articolo 84, commi 5, 6 e 7, il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.