Art. 85 c.c.i.i. — Suddivisione dei creditori in classi

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[1]Per proporre il concordato l'imprenditore, soggetto a liquidazione giudiziale ai sensi dell'articolo 121, deve trovarsi in stato di crisi o di insolvenza. E' in ogni caso fatto salvo il disposto dell'articolo 296. La proposta deve fondarsi su un piano fattibile e presentare i requisiti previsti dall'articolo 87. Il piano puo' prevedere:

  • a)la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
  • b)l'attribuzione delle attivita' delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore;
  • c)la eventuale suddivisione dei creditori in classi;
  • d)trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o societa' da questi partecipate. La formazione delle classi e' obbligatoria per i creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilita' diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purche' in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato, in caso di liquidazione, dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al loro valore di mercato, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito e' trattata come credito chirografario.

[2]-------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo.

Testo in vigore dal 14 febbraio 2019 al 15 luglio 2022

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art85 · fonte del testo

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