Art. 307 c.c.i.i. — Poteri del commissario
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[1]L'azione di responsabilita' contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa o dell'ente in liquidazione, a norma degli articoli 2393, 2394, 2476, settimo comma, 2497 del codice civile, e' esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione. Per il compimento degli atti previsti dall'articolo 132 di valore indeterminato o superiore a euro 1032,91 e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il commissario deve essere autorizzato dall'autorita' predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.
[2]-------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo.
Testo in vigore dal 14 febbraio 2019 al 15 luglio 2022
