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L'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e' deciso, in via esclusiva, dagli amministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano. La decisione deve risultare da verbale redatto da notaio ed e' depositata e iscritta nel registro delle imprese. La domanda di accesso e' sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della societa'. Ai fini del buon esito della ristrutturazione il piano puo' prevedere qualsiasi modificazione dello statuto della societa' debitrice, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, nonche' fusioni, scissioni e trasformazioni. Gli amministratori sono tenuti a informare i soci dell'avvenuta decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e a riferire periodicamente del suo andamento. Dalla iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino alla omologazione, la revoca degli amministratori e' inefficace se non ricorre una giusta causa. Non costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza in presenza delle condizioni di legge. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dalla sezione specializzata del tribunale delle imprese competente, sentiti gli interessati. I soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale sono legittimati alla presentazione di proposte concorrenti ai sensi dell'articolo 90. La domanda e' sottoscritta da ciascun socio proponente. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza presentati dagli imprenditori collettivi diversi dalle societa'.

Testo in vigore dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 120-bis c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30903/2025

    25 novembre 2025

    La domanda di liquidazione giudiziale proposta dagli amministratori della società non è assoggettata alla disciplina dell'art. 120-bis c.c.i.i. e non deve, pertanto, risultare da verbale redatto da notaio né dev'essere depositata e iscritta nel registro delle imprese né comunicata ai soci della debitrice, essendo necessario e sufficiente che la relativa decisione, di loro esclusiva competenza, sia sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza.

    Art. 120-bis c.c.i.i.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art120bis · fonte del testo

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