Art. 2136 c.o.m. — Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza

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[1]Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del codice dell'ordinamento militare:

[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2136 · fonte del testo

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