Art. 2136 c.o.m. — Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza
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[1]Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del codice dell'ordinamento militare:
- a)il capo II del titolo IV;
- b)la sezione IV del capo I del titolo V;
- c)l'articolo 622;
- d)l'articolo 721;
- e)l'articolo 878;
- f)l'articolo 881;
- g)l'articolo 886;
- h)l'articolo 897;
- i)l'articolo 898;
- l)l'articolo 908;
- m)l'articolo 911;
- n)l'articolo 932;
- o)l'articolo 938;
- p)l'articolo 1008;
- q)l'articolo 1056, commi 2, 3 e 4;
- r)l'articolo 1091;
- s)la sezione IV del capo III del titolo V;
- t)la sezione III del capo VII del titolo V;
- u)la sezione VIII del capo VII del titolo V;
- v)l'articolo 1076;
- z)la sezione IV del capo IV del titolo VII;
- aa)l'articolo 1394;
- bb)il capo XVI del titolo VII;
- cc)la sezione I del capo XVII del titolo VII;
- dd)il capo XVIII del titolo VII;
- ee)il titolo VIII;
- ff)l'articolo 1493;
- gg)l'articolo 2229, comma 6. Si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni del presente codice:
- a)l'articolo 192;
- b)l'articolo 558. Per le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il riferimento al Ministro o al Ministero della difesa, ove previsto, e' da intendersi al Ministro, al Ministero dell'economia e delle finanze o al Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2135.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012
