Art. 2136 c.o.m. — Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza
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Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del codice dell'ordinamento militare:
- a)il capo II del titolo IV, eccetto l'articolo 806;
- b)le sezioni III e IV del capo I del titolo V e la sezione I del capo III del Titolo V, eccetto l'articolo 899;
- c)l'articolo 622;
- d)l'articolo 721;
- d-bis)l'articolo 794;
- d-ter)l'articolo 858;
- e)gli articoli 878 e 879;
- f)l'articolo 881;
- g)l'articolo 886;
- g-bis)LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126;
- g-ter)LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126;
- h)LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126;
- i)LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126;
- l)l'articolo 900;
- m)l'articolo 911 ((e 911-bis));
- m-bis)l'articolo 923;
- n)gli articoli 931 e 932;
- o)l'articolo 938, nonche' l'articolo 992, per la cui disposizione prevista al comma 1, il riferimento all'articolo 909, comma 4, e' da intendersi all'articolo 2145, comma 5;
- o-bis)gli articoli 946, 957 e 960;
- p)l'articolo 1008, per la cui disposizione prevista al comma 1, lettera b), il riferimento all'articolo 909, comma 4, e' da intendersi all'articolo 2145, comma 5;
- q)LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95;
- r)l'articolo 1091, nonche' l'articolo 1099, intendendo per numeri o contingenti massimi i volumi organici dei colonnelli previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;
- s)la sezione IV del capo III del titolo V;
- t)la sezione III del capo VII del titolo V;
- u)la sezione VIII del capo VII del titolo V;
- v)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91;
- z)la sezione IV del capo IV del titolo VII;
- aa)l'articolo 1394;
- bb)la sezione I del capo XVI del titolo VII;
- cc)la sezione I del capo XVII del titolo VII;
- dd)il capo XVIII del titolo VII;
- ee)il titolo VIII;
- ff)l'articolo 1493;
- ff-bis)l'articolo 1780.
- gg)LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248. Si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni del presente codice:
- a)l'articolo 192;
- b)l'articolo 558;
- c)l'articolo 2229, comma 6. Per le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il riferimento al Ministro o al Ministero della difesa, ove previsto, e' da intendersi al Ministro, al Ministero dell'economia e delle finanze o al Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2135.
Testo in vigore dal 20 febbraio 2020 al 31 dicembre 2023
