Art. 1076 c.o.m. — Promozione in particolari situazioni degli ufficiali
Articolo abrogato dalla l. 23 dicembre 2014, n. 190.
Abrogato dal 1 gennaio 2015
Articolo abrogato dalla l. 23 dicembre 2014, n. 190.
Abrogato dal 1 gennaio 2015
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 2014 al 1 gennaio 2015. 298 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali delle Forze armate iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o piu' volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perche' raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o perche' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perche' deceduti, sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni previste, dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di eta' o del giudizio di permanente inabilita' o del decesso ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis). Nel primo caso gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti di eta' previsti per il grado rivestito prima della promozione; nei restanti casi gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneita'. I benefici previsti dal comma 1 si applicano, con le stesse modalita', a favore degli ufficiali che, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti per ferite, lesioni o infermita' provenienti da causa di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, cessano dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturato l'anzianita' necessaria per essere compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi per non avere raggiunto le condizioni di scrutinio, previste dalle disposizioni di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa di servizio. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscono della promozione prevista dal comma 1 sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1076 · fonte del testo
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