Art. 2143 c.o.m. — Ufficiali delle forze di completamento del Corpo della Guardia di finanza

In relazione alla necessita' di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta del Comando generale del Corpo della guardia di finanza e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianita' posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non piu' di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 2143-bis, comma 1, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di eta'. Al termine dei prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite in relazione alle specifiche esigenze del Corpo della guardia di finanza:

  • a)le modalita' per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1;
  • b)i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. L'ordinamento del Corpo della guardia di finanza individua gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alla rispettiva articolazione interna;
  • c)le procedure da seguirsi, le modalita' per l'individuazione delle professionalita' e del grado conferibile ai sensi dell'articolo 674, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dal medesimo articolo 674. Per quanto non espressamente previsto per il Corpo della guardia di finanza, si applicano al medesimo Corpo, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali delle forze di completamento contenute nel presente codice.

Testo vigente dal 9 febbraio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013. 30 parole tolte, 204 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: All'articolo 25aggiunto: In relazione alla necessita' di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta del Comando generale del Corpo della guardia di finanza e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianita' posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non piu' di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 2143-bis, comma 1, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo tolto: 8 maggio aggiunto: 19 marzo 2001, n. tolto: 215, il comma 7 e' sostituito dal seguente: <<7 aggiunto: 69, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di eta'. Al termine dei prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite in relazione alle specifiche esigenze del Corpo della tolto: Guardia di Finanza aggiunto: guardia di finanza:

c) le procedure da seguirsi, le modalita' per l'individuazione delle professionalita' e del grado conferibile ai sensi tolto: del comma 6 aggiunto: dell'articolo 674, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati tolto: dall'articolo 674 del codice dell'ordinamento militare.>>. aggiunto: dal medesimo articolo 674. Per quanto non espressamente previsto aggiunto: per il Corpo della guardia di finanza, si applicano al tolto: Corpo della Guardia di finanza aggiunto: medesimo Corpo, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali delle forze di completamento contenute nel presente codice.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2143 · fonte del testo

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