Art. 881 c.o.m. — Disposizioni per il personale militare deceduto o che ha contratto infermità nel corso di missioni internazionali

Il personale militare in ferma volontaria che ha prestato servizio in missioni internazionali e contrae infermita' idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilita' puo', a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli massimi previsti, fino alla definizione ((, con provvedimenti definitivi, sia della posizione medico-legale riguardante l'idoneita' al servizio sia del)) riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneita' al servizio militare a seguito della infermita' contratta. Il personale di cui al comma 1 trattenuto alle armi e' computato nelle consistenze annuali previste dagli articoli 803 e ((2207)). Al personale militare in servizio permanente, che presta o ha prestato servizio in missioni internazionali e che ha contratto le infermita' nei termini e nei modi di cui al comma 1, non e' computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermita', che non devono comportare inidoneita' permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 e' corrisposto il trattamento economico continuativo nella misura intera. In relazione al personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermita' di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, se unici superstiti, i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 26 febbraio 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 2012 al 26 febbraio 2014. 4 parole tolte, 12 parole aggiunte.

… luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli massimi previsti, fino alla definizione tolto: della praticaaggiunto: , con provvedimenti definitivi, sia della posizione medico-legale riguardante tolto: il aggiunto: l'idoneita' al servizio sia del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma … 1 trattenuto alle armi e' computato nelle consistenze annuali previste dagli articoli 803 e tolto: 2215 aggiunto: 2207. Al personale militare in servizio permanente, che presta o ha prestato servizio in …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art881 · fonte del testo

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