Art. 1535 c.o.m. — Nuove designazioni

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Fermo restando l'organico fissato dall'articolo 1533 possono essere effettuate nuove designazioni agli uffici di Vicario generale militare e di Ispettore all'atto della nomina dell'Ordinario militare. Entro sei mesi dalla predetta nomina il Vicario generale militare e gli Ispettori non confermati ai predetti uffici sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri con gli stessi effetti giuridico-economici previsti per gli ufficiali pari grado delle Forze armate.

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 23 maggio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1535 · fonte del testo

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