Art. 1535 c.o.m. — Nuove designazioni
Articolo abrogato dalla l. 22 aprile 2021, n. 70.
Abrogato dal 23 maggio 2021
Articolo abrogato dalla l. 22 aprile 2021, n. 70.
Abrogato dal 23 maggio 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 23 maggio 2021. 66 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Fermo restando l'organico fissato dall'articolo 1533 possono essere effettuate nuove designazioni agli uffici di Vicario generale militare e di Ispettore all'atto della nomina dell'Ordinario militare. Entro sei mesi dalla predetta nomina il Vicario generale militare e gli Ispettori non confermati ai predetti uffici sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri con gli stessi effetti giuridico-economici previsti per gli ufficiali pari grado delle Forze armate.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 APRILE 2021, N. 70
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1535 · fonte del testo
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