Art. 1536 c.o.m. — Obbligo del giuramento
L'Ordinario militare presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica; il Vicario generale militare ((presta)) giuramento nelle mani del Ministro della difesa.
Testo vigente dal 23 maggio 2021
L'Ordinario militare presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica; il Vicario generale militare ((presta)) giuramento nelle mani del Ministro della difesa.
Testo vigente dal 23 maggio 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 23 maggio 2021. 4 parole tolte, 1 parola aggiunta.
L'Ordinario militare presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica; il Vicario generale militare tolto: e gli ispettori prestano aggiunto: presta giuramento nelle mani del Ministro della difesa.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1536 · fonte del testo
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