Art. 1014 c.o.m. — Riserve di posti nel pubblico impiego

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Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' disciplinato l'accesso dei volontari in ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi di polizia municipale e provinciale, attraverso la previsione di riserve dei posti annualmente disponibili. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, disciplina la riserva di posti da devolvere ai volontari in ferma prefissata e ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50 per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli civili del personale non dirigente del Ministero della difesa. Per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni, la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' elevata al 30 per cento. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, devono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonche', entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui al presente comma non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Se la riserva per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi precedenti non puo' operare integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne e' prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione procede ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1014 c.o.m., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8064/2026

    1 aprile 2026

    La frequentazione di scuole militari non costituisce titolo idoneo per accedere alla quota di riserva destinata a volontari in ferma breve "congedati senza demerito", la quale presuppone lo svolgimento di un servizio attivo nell'ambito dell'amministrazione militare, atteso che gli allievi di dette scuole, sebbene "militari in servizio" ai sensi dell'art. 878, comma 1, d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare), non possono essere impiegati in attività operative e contraggono, nel corso degli studi, una ferma che, se anche da ritenere "breve", è qualificata dall'art. 788 del medesimo codice come "speciale" e quindi non è equiparabile a quella derivante dallo svolgimento di attività militare attiva.

    Art. 1014 c.o.m. · Art. 678 c.o.m. · Art. 788 c.o.m. · Art. 878 c.o.m.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 307 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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