Art. 788 c.o.m. — Ferma speciale volontaria

Gli allievi, dal compimento del 15° anno di eta' e sino alla maggiore eta', sono arruolati a domanda e con il consenso di chi esercita la potesta', e contraggono una ferma speciale di anni 3 per il completamento del corso di studi prescelto; a tal fine, possono contrarre successive rafferme di un anno.((Al completamento del corso di studio, agli allievi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2050 e 2052.)) Gli allievi che non presentano domanda di arruolamento volontario cessano di appartenere all'istituto militare. Gli allievi in ferma speciale volontaria non possono essere impiegati in attivita' operative. Rimane ferma la giurisdizione del tribunale per i minorenni per i reati militari commessi dagli allievi. Il genitore o il tutore dell'allievo minorenne, ovvero l'allievo maggiorenne, possono ottenere in qualunque momento dell'anno scolastico il ritiro dalla scuola, con il proscioglimento da ogni vincolo di ferma. Agli allievi delle scuole militari e' corrisposta una paga netta giornaliera determinata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Testo vigente dal 9 febbraio 2013

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 788 c.o.m., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8064/2026

    1 aprile 2026

    La frequentazione di scuole militari non costituisce titolo idoneo per accedere alla quota di riserva destinata a volontari in ferma breve "congedati senza demerito", la quale presuppone lo svolgimento di un servizio attivo nell'ambito dell'amministrazione militare, atteso che gli allievi di dette scuole, sebbene "militari in servizio" ai sensi dell'art. 878, comma 1, d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare), non possono essere impiegati in attività operative e contraggono, nel corso degli studi, una ferma che, se anche da ritenere "breve", è qualificata dall'art. 788 del medesimo codice come "speciale" e quindi non è equiparabile a quella derivante dallo svolgimento di attività militare attiva.

    Art. 788 c.o.m. · Art. 678 c.o.m. · Art. 878 c.o.m. · Art. 1014 c.o.m.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 307 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013. 19 parole aggiunte.

… corso di studi prescelto; a tal fine, possono contrarre successive rafferme di un anno.aggiunto: Al completamento del corso di studio, agli allievi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2050 e 2052. Gli allievi che non presentano domanda di arruolamento volontario cessano di appartenere all'istituto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art788 · fonte del testo

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