Art. 71 c.a.d. — Regole tecniche
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(( Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell'AgID, di concerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, sono adottate le regole tecniche per l'attuazione del presente Codice. )) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
Testo in vigore dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018
