Art. 73 c.a.d. — Sistema pubblico di connettività (SPC)

Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettivita' (( e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilita' tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed e' aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.)) (( Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonche' la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente. )) La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:

  • a)((sviluppo architetturale e organizzativo atto a garantire la federabilita' dei sistemi;))
  • b)economicita' nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilita' e di supporto alla cooperazione applicativa;
  • b-bis)((aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali;))
  • c)sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 1 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). (( Il SPC e' costituito da un insieme di elementi che comprendono:
  • a)infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche;
  • b)linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilita';
  • c)catalogo di servizi e applicazioni. 3-quater. Ai sensi dell'articolo 71 sono dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettivita' e cooperazione, al fine di assicurarne: l'aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; l'aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilita'; l'adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la piu' efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza.))
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159

1

Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che nel presente decreto legislativo l'espressione "Capo VIII" e' sostituita dalla seguente: "Capo IX" e conseguentemente la numerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione progressiva da 88 a 92.

Testo vigente dal 14 settembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 2011 al 14 settembre 2016. 101 parole tolte, 174 parole aggiunte in 7 capoversi.

… delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettivita' aggiunto: e cooperazione (SPC), tolto: al fine di assicurare aggiunto: quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilita' tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tolto: promuovere l'omogeneita' nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati aggiunto: tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed e' aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati. Il SPC tolto: e' l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilita' di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la aggiunto: garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonche' la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di tolto: ciascuna pubblica amministrazione aggiunto: ciascun soggetto aderente. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:

a) sviluppo architetturale tolto: ed aggiunto: e organizzativo atto a garantire la tolto: natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema aggiunto: federabilita' dei sistemi;

aggiunto: b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali;

c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. tolto: 3-bis. Le aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. Il SPC e' costituito da un insieme di elementi che comprendono:

aggiunto: a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche;

aggiunto: b) linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilita';

aggiunto: c) catalogo di servizi e applicazioni. 3-quater. Ai sensi dell'articolo 71 sono dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettivita' tolto: sono dettate ai sensi dell'articolo 71 aggiunto: e cooperazione, al fine di assicurarne: l'aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; l'aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilita'; l'adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la piu' efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art73 · fonte del testo

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