Art. 70 c.a.d. — Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
Abrogato dal 27 gennaio 2018
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
Abrogato dal 27 gennaio 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018. 51 parole tolte, 5 parole aggiunte.
tolto: AgID definisce i requisiti minimi affinche' i programmi informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a singoli moduli. Sono altresi' definite le modalita' di inserimento nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili gestita da AgID. COMMAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 26 AGOSTO 2016 aggiunto: 13 DICEMBRE 2017, N. tolto: 179. aggiunto: 217
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art70 · fonte del testo
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