Art. 65 c.a.d. — Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica

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Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

  • a)se sottoscritte mediante ((una delle forme di cui all'articolo 20));
  • b)ovvero, quando l'istante o il dichiarante e' identificato attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID), nonche' attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;
  • c)ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identita';;
  • c-bis)ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante ((dal proprio domicilio digitale)) purche' le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalita' definite con ((Linee guida)), e cio' sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce ((elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile)). Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario; COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al comma 1 comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento; COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: "2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

Testo in vigore dal 27 gennaio 2018 al 17 luglio 2020

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Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018. 39 parole tolte, 33 parole aggiunte in 4 capoversi.

a) se sottoscritte mediante tolto: la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore qualificato aggiunto: una delle forme di cui all'articolo 20;

… uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;tolto: ;

aggiunto: c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identita';;

c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante tolto: mediante la propria casella di posta elettronica certificata aggiunto: dal proprio domicilio digitale purche' le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalita' definite con tolto: regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 aggiunto: Linee guida, e cio' sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce tolto: dichiarazione vincolante aggiunto: elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo tolto: 6, comma 1, secondo periodo aggiunto: 47 del Codice civile. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di … o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al comma 1tolto: ... comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso. Le istanze e le dichiarazioni …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art65 · fonte del testo

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