Art. 64-bis c.a.d. — Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018. Leggi il testo vigente →

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71, tramite il punto unico di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo in vigore dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018

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