Art. 50-ter c.a.d. — Piattaforma Digitale Nazionale Dati

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La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalita' istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini ((dell'attuazione dell'articolo 50 e)) della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformita' alla disciplina vigente ((...)). 38 La Piattaforma Digitale Nazionale Dati e' gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed e' costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilita' dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalita' di cui al comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonche' la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformita' alle Linee guida AgID in materia interoperabilita', sono raccolte nel "catalogo API" reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l'interoperabilita' con ((le basi dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis)) e con le banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilita', di disponibilita' e di interoperabilita' per la gestione della piattaforma nonche' il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API ((con i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente)). 38 ((2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie basi dati.)) 38 Nella Piattaforma Nazionale Digitale Dati non confluiscono i dati attinenti a ordine e sicurezza pubblici, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' stabilita la strategia nazionale dati. Con la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie, i limiti, le finalita' e le modalita' di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dando priorita' ai dati riguardanti gli studenti del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale ai fini della realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e del contrasto alla dispersione scolastica e formativa. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e anonimizzati costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa alla titolarita' del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilita' ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore della Piattaforma nonche' le responsabilita' dei soggetti accreditati che trattano i dati in qualita' di titolari autonomi del trattamento. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilita' gia' previsti dalla legislazione vigente. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 31 maggio 2021, n. 77

38

Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Con esclusione delle lettera c) del comma 1, l'efficacia delle disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea".

Testo in vigore dal 1 giugno 2021 al 31 luglio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 giugno 2021

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2020 al 1 giugno 2021. 45 parole tolte, 104 parole aggiunte.

… la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini aggiunto: dell'attuazione dell'articolo 50 e della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformita' alla disciplina vigente tolto: e agli accordi quadro previsti dall'articolo 50aggiunto: .... La Piattaforma Digitale Nazionale Dati e' gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri … la finanza pubblica. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l'interoperabilita' con tolto: il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente aggiunto: le basi dati di interesse nazionale di cui all'articolo tolto: 62 aggiunto: 60, comma 3-bis e con le banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa … gestione della piattaforma nonche' il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API aggiunto: con i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie basi dati. Nella Piattaforma Nazionale Digitale Dati non confluiscono i dati attinenti a ordine e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 31 maggio 2021, n. 77

    Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Con esclusione delle lettera c) del comma 1, l'efficacia delle disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art50ter · fonte del testo

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