Art. 50-ter c.a.d. — Piattaforma Digitale Nazionale Dati

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La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la sperimentazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalita' istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ((...)), ad esclusione delle autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonche' alla condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformita' alla disciplina vigente. In sede di prima applicazione, la ((gestione)) della Piattaforma Digitale Nazionale Dati e' affidata ((alla Presidenza del Consiglio dei ministri)). Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, ((la Presidenza del Consiglio dei ministri)) provvede, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalita' stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali e dal decreto di cui al comma 4, ad acquisire i dati detenuti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ((...)), ad esclusione delle autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, organizzarli e conservarli, nel rispetto delle norme tecniche e delle metodologie idonee a garantire la condivisione dei dati tra le pubbliche amministrazioni stabilite da AgID nelle Linee guida. I soggetti che detengono i dati identificati nel decreto di cui al comma 4, hanno l'obbligo di riscontrare la richiesta ((della Presidenza del Consiglio dei ministri)), rendendo disponibili i dati richiesti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le Amministrazioni titolari dei dati, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo al fine di favorire la condivisione dei dati fra le pubbliche amministrazioni, di semplificare l'accesso ai dati stessi da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi e di semplificare gli adempimenti e gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese, ed e' identificato l'elenco dei dati che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ((...)), ad esclusione delle autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, sono tenuti a rendere disponibili per le finalita' di cui al comma 3; l'elenco e' aggiornato periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le Amministrazioni titolari dei dati. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti e le modalita' di acquisizione, organizzazione e conservazione dei dati. Il trasferimento dei dati nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non modifica la titolarita' del dato.

Testo in vigore dal 19 maggio 2020 al 17 luglio 2020

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Che cosa è cambiato dal 19 maggio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 20 novembre 2018 al 19 maggio 2020. 29 parole tolte, 19 parole aggiunte.

… patrimonio informativo detenuto, per finalita' istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, tolto: lettera a)aggiunto: ..., ad esclusione delle autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonche' alla … e delle imprese, in conformita' alla disciplina vigente. In sede di prima applicazione, la tolto: sperimentazione aggiunto: gestione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati e' affidata tolto: al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre il 15 settembre 2019 aggiunto: alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, tolto: il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale aggiunto: la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalita' stabilite dal Garante … 4, ad acquisire i dati detenuti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, tolto: lettera a)aggiunto: ..., ad esclusione delle autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, organizzarli e … identificati nel decreto di cui al comma 4, hanno l'obbligo di riscontrare la richiesta tolto: del Commissario aggiunto: della Presidenza del Consiglio dei ministri, rendendo disponibili i dati richiesti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza … e' identificato l'elenco dei dati che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, tolto: lettera a)aggiunto: ..., ad esclusione delle autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, sono tenuti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art50ter · fonte del testo

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