Art. 50-bis c.a.d. — Continuità operativa
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
Abrogato dal 14 settembre 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
Abrogato dal 14 settembre 2016
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2 versioni dal 2011
Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 2011 al 14 settembre 2016. 276 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente complessita' dell'attivita' istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia dell'informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado di assicurare la continuita' delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operativita'. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione assicura l'omogeneita' delle soluzioni di continuita' operativa definite dalle diverse Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno annuale il Parlamento. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono:
tolto: a) il piano di continuita' operativa, che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure per la gestione della continuita' operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano tiene conto delle potenziali criticita' relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e contiene idonee misure preventive. Le amministrazioni pubbliche verificano la funzionalita' del piano di continuita' operativa con cadenza biennale;
tolto: b) il piano di disaster recovery, che costituisce parte integrante di quello di continuita' operativa di cui alla lettera a) e stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione. DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, verifica annualmente il costante aggiornamento dei piani di disaster recovery delle amministrazioni interessate e ne informa annualmente il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. I piani di cui al comma 3 sono adottati da ciascuna amministrazione sulla base di appositi e dettagliati studi di fattibilita' tecnica; su tali studi e' obbligatoriamente acquisito il parere di DigitPA.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art50bis · fonte del testo
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