Art. 36 c.a.d. — Revoca e sospensione dei certificati qualificati

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Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:

  • a)revocato in caso di cessazione dell'attivita' del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2;
  • b)revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorita';
  • c)revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalita' previste nel presente codice;
  • d)revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacita' del titolare o di abusi o falsificazioni. Il certificato qualificato puo', inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale. Le modalita' di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.

Testo in vigore dal 16 maggio 2005 al 14 maggio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art36 · fonte del testo

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