Art. 33 c.a.d. — Uso di pseudonimi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 gennaio 2011 al 27 gennaio 2018. Leggi il testo vigente →

In luogo del nome del titolare il certificatore puo' riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato e' qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identita' del titolare per almeno ((venti anni decorrenti dall'emissione)) del certificato stesso.

Testo in vigore dal 25 gennaio 2011 al 27 gennaio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 gennaio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 2005 al 25 gennaio 2011. 5 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identita' del titolare per almeno tolto: dieci anni dopo la scadenza aggiunto: venti anni decorrenti dall'emissione del certificato stesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art33 · fonte del testo

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