Art. 33 c.a.d. — Uso di pseudonimi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 maggio 2005 al 25 gennaio 2011. Leggi il testo vigente →

In luogo del nome del titolare il certificatore puo' riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato e' qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identita' del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso.

Testo in vigore dal 16 maggio 2005 al 25 gennaio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art33 · fonte del testo

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