Art. 23-bis c.a.d. — Duplicati e copie informatiche di documenti informatici

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I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformita' alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale, in tutti le sue componenti, e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato o se la conformita' non e' espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

Testo in vigore dal 25 gennaio 2011 al 27 gennaio 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art23bis · fonte del testo

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