Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 160/2011

    Altra decisione
    6 maggio 2011

    dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2011. F.to: Paolo MADDALENA, Presidente e Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2011. Il Direttore della Cancelleria F.to: MELATTI

    Art. 6 t.u.a.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

23 versioni dal 2006

2006oggi
  1. 20 luglio 2025 — oggiin vigoreper un anno
  2. 17 dicembre 2024 — 20 luglio 2025per 7 mesi
  3. 18 ottobre 2024 — 17 dicembre 2024per 2 mesi
  4. 8 febbraio 2024 — 18 ottobre 2024per 8 mesi
  5. 19 novembre 2022 — 8 febbraio 2024per un anno
  6. 31 luglio 2021 — 19 novembre 2022per un anno
  7. 1 giugno 2021 — 31 luglio 2021per 2 mesi
  8. 17 luglio 2020 — 1 giugno 2021per 11 mesi
  9. 29 maggio 2019 — 17 luglio 2020per un anno
  10. 21 luglio 2017 — 29 maggio 2019per un anno
  11. 2 febbraio 2016 — 21 luglio 2017per un anno
  12. 1 gennaio 2016 — 2 febbraio 2016per un mese
  13. 21 agosto 2014 — 1 gennaio 2016per un anno
  14. 11 aprile 2014 — 21 agosto 2014per 4 mesi
  15. 19 dicembre 2012 — 11 aprile 2014per un anno
  16. 12 agosto 2012 — 19 dicembre 2012per 4 mesi
  17. 7 aprile 2012 — 12 agosto 2012per 4 mesi
  18. 16 agosto 2011 — 7 aprile 2012per 8 mesi
  19. 26 agosto 2010 — 16 agosto 2011per 12 mesi
  20. 31 dicembre 2008 — 26 agosto 2010per un anno
  21. 13 febbraio 2008 — 31 dicembre 2008per 11 mesi
  22. 25 luglio 2007 — 13 febbraio 2008abrogatoper 7 mesi
  23. 14 aprile 2006 — 25 luglio 2007testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 25 luglio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 2006 al 25 luglio 2007. 398 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e' istituita, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali. Con il medesimo decreto sono stabilite la durata e le modalita' per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione stessa. La Commissione assicura al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme di cui alla parte seconda del presente decreto. In particolare, la Commissione provvede all'istruttoria e si esprime sui rapporti ambientali e sugli studi di impatto ambientale relativi a piani e programmi oppure a progetti rispettivamente sottoposti a valutazione ambientale strategica ed a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, e si esprime altresi' sulle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale. La Commissione e' composta da settantotto membri, oltre al presidente ed a tre vicepresidenti, scelti tra professori universitari, tra professionisti ed esperti qualificati in sistemi di gestione, in misurazioni e in materie progettuali, geologiche, ambientali, giuridiche, economiche e sociali, nonche' fra dirigenti della pubblica amministrazione. L'attivita' della Commissione e' articolata in tre settori operativi facenti capo ai tre vicepresidenti e concernenti, rispettivamente, le seguenti procedure:

tolto: a) valutazione ambientale strategica;

tolto: b) valutazione di impatto ambientale;

tolto: c) prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. La Commissione opera, di norma, attraverso sottocommissioni. Le sottocommissioni sono composte da un numero variabile di componenti in ragione delle professionalita' necessarie per il completo ed adeguato esame della specifica pratica. L'individuazione delle professionalita' necessarie spetta al vicepresidente competente. Una volta individuate le figure professionali dei componenti e del coordinatore della sottocommissione, i singoli commissari sono assegnati alle sottocommissioni sulla base di un predefmito ordine di turnazione. In ragione degli specifici interessi regionali coinvolti dall'esercizio di una attivita' soggetta alle norme di cui alla parte seconda del presente decreto, la relativa sottocommissione e' integrata dall'esperto designato da ciascuna delle regioni direttamente interessate per territorio dall'attivita'. Ai fini di cui al comma 6, le amministrazioni regionali direttamente interessate per territorio segnalano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il proprio interesse. Qualora le amministrazioni di cui al comma 7 non abbiano provveduto alla designazione degli esperti, la sottocommissione e' costituita nella composizione ordinaria e procede comunque all'istruttoria affidatale, ferma restando la possibilita' di successiva integrazione della sua composizione, nel rispetto dello stadio di elaborazione e delle eventuali conclusioni parziali cui sia gia' pervenuta.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 90

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art6 · fonte del testo

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