Art. 10 t.u.a. — Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale

112 ((Nel caso di progetti per i quali e' prevista la procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA, l'autorizzazione integrata ambientale puo' essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta procedura di verifica, l'autorita' competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA.)) 112 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)). La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorita' competente si estende alle finalita' di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovra' dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalita' di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale. La verifica di assoggettabilita' di cui all'((articolo 19)) puo' essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalita' di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale. 112 Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi gia' sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104

112

Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017". Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".

Testo vigente dal 21 luglio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 21 luglio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 2014 al 21 luglio 2017. 267 parole tolte, 50 parole aggiunte.

tolto: Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per iaggiunto: Nel caso di progetti per i quali tolto: la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato XII alla Parte Seconda del presente decreto. Qualora si tratti di progetti rientranti nella previsione di cui al comma 7 dell'articolo 6 aggiunto: e' prevista la procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA, l'autorizzazione integrata ambientale puo' essere rilasciata solo dopo che, ad esito della tolto: verifica di cui all'articolo 20 aggiunto: predetta procedura di verifica, l'autorita' competente tolto: valuti aggiunto: abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA. tolto: Nei casi di cui al comma 1, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies del presente decreto. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta, si applica il comma 4 dell'articolo 23. Le condizioni e le misure supplementari di cui al comma 1-bis sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalita' di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato VIII del presente decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. E' in ogni caso disposta l'unicita' della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorita' competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, si applica il comma 1-bis del presente articolo aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui … pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale. La verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo tolto: 20 aggiunto: 19 puo' essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell'ambito della …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104

    Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017". Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art10 · fonte del testo

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