[1]Campo di applicazione relativamente a piani e programmi

[2]1. Ciascuna Parte provvede affinche' si svolga una valutazione ambientale strategica per piani e programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 ritenuti portatori di probabili effetti significativi sull'ambiente e sulla salute. 2. Viene svolta una valutazione ambientale strategica per piani e programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale (comprese le industrie estrattive), dei trasporti, dello sviluppo regionale, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli, che definiscono il quadro di riferimento per la successiva autorizzazione dei progetti elencati nell'allegato I, e per qualsiasi altro progetto elencato nell'allegato II che necessiti di una valutazione di impatto ambientale ai sensi della legislazione nazionale. 3. Per i piani e programmi non contemplati dal paragrafo 2 che definiscono il quadro di riferimento per la successiva autorizzazione di progetti, viene svolta una valutazione ambientale strategica se una delle Parti ne ravvisa l'opportunita' a norma dell'articolo 5, paragrafo 1. 4. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, si procede ad una valutazione ambientale strategica solo se una Parte ne ravvisa l'opportunita' ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1. 5. I seguenti piani e programmi non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Protocollo:

  • a)piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile,
  • b)piani e programmi finanziari o di bilancio.

Testo vigente dal 25 maggio 2016

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