Art. 20 — Attività di prevenzione

Le attivita' di prevenzione comprendono:

  • a)la individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di nocivita', di pericolosita' e di deterioramento negli ambienti ((...)) di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, nonche' al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma dell'articolo 27; i predetti compiti sono realizzati anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell'unita' sanitaria locale in attuazione delle funzioni definite dall'articolo 14; 21
  • b)la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza, anche a livello di luogo di lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente che tramite gli organi del decentramento comunale, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti informativi di cui al successivo articolo 27, e le rappresentanze sindacali;
  • c)la indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti ((...)) di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia, e l'esercizio delle attivita' delegate ai sensi del primo comma, lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 7; 21
  • d)la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;
  • e)la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza;
  • f)la verifica, secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilita' dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attivita' produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati. Nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite per l'attivita' di prevenzione le unita' sanitarie locali, garantendo per quanto alla lettera d) del precedente comma la tutela del segreto industriale, si avvalgono degli operatori sia dei propri servizi di igiene, sia dei presidi specialistici multizonali di cui al successivo articolo 22, sia degli operatori che, nell'ambito delle loro competenze tecniche e funzionali, erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione. Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica dei lavoratori, connesse alla particolarita' del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro, secondo le modalita' previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell'unita' produttiva.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177

21

Il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che l'abrogazione ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 20 giugno 1993

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 20 giugno 1993

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1978 al 20 giugno 1993. 7 parole tolte, 1 parola aggiunta in 2 capoversi.

a) la individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di nocivita', di pericolosita' e di deterioramento negli ambienti tolto: di vita e diaggiunto: ... di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine …

c) la indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti tolto: di vita eaggiunto: ... di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia, e l'esercizio delle attivita' delegate ai sensi del primo comma, lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 7;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177

    Il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che l'abrogazione ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

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urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art20 · fonte del testo

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