Codice dell’ambiente

Art. 36 t.u.a. — Abrogazioni e modifiche

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 aprile 2006 al 13 febbraio 2008. Leggi il testo vigente →

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, i progetti delle opere ed interventi di cui all'articolo 35 devono essere inoltrati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attivita' culturali, alla regione territorialmente interessata, alla Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali di cui all'articolo 6 ed agli altri Ministeri eventualmente interessati. Al progetto deve essere allegato lo studio di impatto ambientale di cui all'articolo 27 e la relativa sintesi non tecnica. Qualora l'opera o intervento progettato interessi piu' regioni, a ciascuna regione deve essere inviata una copia del progetto, cui vanno allegati lo studio di impatto ambientale di cui all'articolo 27 e la relativa sintesi non tecnica. Per le opere ed interventi che ricadano nel territorio di piu' enti locali, puo' essere depositato presso ciascuna provincia e ciascun comune solo lo stralcio del progetto e dello studio di impatto ambientale relativo alla porzione dell'opera o intervento che interessa il relativo ambito territoriale, fermo restando il deposito della sintesi non tecnica in versione integrale. Identica possibilita' e' ammessa con riguardo alle aree naturali protette ed i relativi enti di gestione. Resta ferma la facolta' per il committente o proponente di richiedere in via preventiva al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la definizione, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, di modalita' di divulgazione piu' adeguate e praticabili in relazione alle specifiche caratteristiche del progetto. Con le stesse modalita', su espressa richiesta del committente o proponente, possono essere definite le comunicazioni ed i depositi da effettuarsi per la riapertura avanti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del procedimento originariamente avviato in sede regionale o provinciale, e per il quale l'autorita' designata dalla regione o provincia autonoma si sia dichiarata incompetente ai sensi dell'articolo 42, comma 3. Le regioni, le province ed i comuni interessati devono esprimere il loro parere entro sessanta giorni dalla data della trasmissione di cui ai commi 1 e 2. Decorso tale termine, il giudizio di compatibilita' puo' essere emesso anche in assenza dei predetti pareri. Salvo quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b), l'annuncio dell'avvenuta presentazione deve essere comunque pubblicato, a cura del committente o proponente, almeno in un quotidiano a diffusione nazionale e in un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione territorialmente interessata. Chiunque vi abbia interesse, ai sensi delle leggi vigenti, puo' presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, oppure direttamente alla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 6, e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri scritti sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta comunicazione del progetto. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 37, si pronuncia sulla compatibilita' ambientale, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro proponente, entro novanta giorni dalla data dell'ultima delle pubblicazioni di cui al comma 5, e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dall'ultima delle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza. L'inutile decorso dei termini di cui al comma 7, da computarsi tenuto conto delle eventuali interruzioni e sospensioni intervenute, implica l'esercizio del potere sostituivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 31, comma 2. Per le opere di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 35, il Ministro competente alla loro realizzazione, ove non ritenga di uniformare il progetto proposto al giudizio di compatibilita' del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, puo' proporre motivatamente al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di un provvedimento di revisione di tale giudizio, o disporre la non realizzazione del progetto. Sulla proposta di revisione il Consiglio dei Ministri si esprime nei termini e con gli effetti di cui al comma 8 del presente articolo.

Testo in vigore dal 14 aprile 2006 al 13 febbraio 2008

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art36 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari