Codice dell’ambiente

Art. 36 t.u.a. — Abrogazioni e modifiche

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Gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati. Gli allegati da I a V della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto sono inoltre abrogati:

  • a)l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
  • b)l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
  • c)il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377;
  • d)l'articolo 7 della legge 2 maggio 1990, n. 102;
  • e)il comma 2, dell'articolo 4, ed il comma 2, dell'articolo 5, della legge 4 agosto 1990, n. 240;
  • f)il comma 2, dell'articolo 1, della legge 29 novembre 1990, n. 366;
  • g)l'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380;
  • h)l'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
  • i)il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 460;
  • l)l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
  • m)articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100;
  • n)articolo 1 della legge 28 febbraio 1992, n. 220;
  • o)il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992;
  • p)il comma 6, dell'articolo 17, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
  • q)il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526;
  • r)il comma 1, dell'articolo 2-bis, della legge 31 maggio 1995, n. 206 (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96);
  • s)il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996;
  • t)il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998;
  • u)il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1998;
  • v)la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999;
  • z)il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1999, n. 348;
  • aa)il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999, n. 302;
  • bb)il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000;
  • cc)l'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93;
  • dd)l'articolo 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  • ee)gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n. 5;
  • ff)l'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
  • gg)l'articolo 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
  • a)nell'articolo 5, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, alla fine sono inserite le seguenti parole: "nonche' le attivita' di autocontrollo e di controllo programmato che richiede l'intervento dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente";
  • b)nell'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole "convoca" sono sostituite dalle seguenti: "puo' convocare";
  • c)nell'articolo 5, comma 11, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole "Nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 10 sono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265." Sono sostituite dalle seguenti: "L'autorita' competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, acquisisce, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 7, trascorsi i quali l'autorita' competente rilascia l'autorizzazione anche in assenza di tali espressioni, ovvero nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 10, le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonche' il parere dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici per gli impianti di competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente negli altri casi per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.";
  • d)nell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole "L'autorita' ambientale rinnova ogni cinque anni le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, o le condizioni dell'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermandole o aggiornandole, a partire dalla data di cui all'articolo 5, comma 18, per gli impianti esistenti, e, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione negli altri casi, salvo per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici ai quali si applica il disposto dell'articolo 17, comma 4, per i quali il primo rinnovo dell'autorizzazione ambientale e' effettuato dopo sette anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.", sono sostituite dalle seguenti: "L'autorita' ambientale rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione.";
  • e)nell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono abrogate le seguenti parole: "Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio adotta le determinazioni relative all'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti di competenza statale, in conformita' ai principi del presente decreto, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dal rilascio della valutazione di impatto ambientale. Per gli impianti gia' muniti di valutazione di impatto ambientale, il predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei casi di inutile scadenza del termine previsto dal presente comma, o di determinazione negativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la decisione definitiva in ordine all'autorizzazione integrata ambientale e' rimessa al Consiglio dei Ministri.";
  • f)nell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono soppresse le seguenti parole "fino al termine fissato nel calendario" nonche' le parole "entro tale termine"". Sono fatte salve le disposizioni contenute nel presente articolo, nel caso in cui dalla loro abrogazione o modifica derivino effetti diretti o indiretti a carico della finanza pubblica.

Testo in vigore dal 13 febbraio 2008 al 26 agosto 2010

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Che cosa è cambiato dal 13 febbraio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 2006 al 13 febbraio 2008. 639 parole tolte, 1006 parole aggiunte in 35 capoversi.

tolto: Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, i progetti delle opere ed interventi di cui all'articolo 35 devono essere inoltrati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attivita' culturali, alla regione territorialmente interessata, alla Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali di cui all'articolo 6 ed agli altri Ministeri eventualmente interessati. Al progetto deve essere allegato lo studio di impatto ambientale di cui all'articolo 27 e la relativa sintesi non tecnica. Qualora l'opera o intervento progettato interessi piu' regioni, a ciascuna regione deve essere inviata una copia del progetto, cui vanno allegati lo studio di impatto ambientale di cui all'articolo 27 e la relativa sintesi non tecnica. Per le opere ed interventi che ricadano nel territorio di piu' enti locali, puo' essere depositato presso ciascuna provinciae ciascun comune solo lo stralcio del progetto e dello studio di impatto ambientale relativo alla porzione dell'opera o intervento che interessa il relativo ambito territoriale, fermo restando il deposito della sintesi non tecnica in versione integrale. Identica possibilita' e' ammessa con riguardo alle aree naturali protette ed i relativi enti di gestione. Resta ferma la facolta' per il committente o proponente di richiedere in via preventiva al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la definizione, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, di modalita' di divulgazione piu' adeguate e praticabili in relazione alle specifiche caratteristiche del progetto. Con le stesse modalita', su espressa richiesta del committenteo proponente, possono essere definite le comunicazioni ed i depositi da effettuarsi per la riapertura avanti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del procedimento originariamente avviato in sede regionale o provinciale, e per il quale l'autorita' designata dalla regione o provincia autonoma si sia dichiarata incompetente ai sensi dell'articolo 42, comma 3. Le regioni, le province ed i comuni interessati devono esprimere il loro parere entro sessanta giorni dalla data della trasmissione di cui ai commi 1 e 2. Decorso tale termine, il giudizio di compatibilita' puo' essere emesso anche in assenza dei predetti pareri. Salvo quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b), l'annuncio dell'avvenuta presentazione deve essere comunque pubblicato, a cura del committente o proponente, almeno in un quotidiano a diffusione nazionale e in un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione territorialmente interessata. Chiunque vi abbia interesse, ai sensi delle leggi vigenti, puo' presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, oppure direttamente alla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 6, e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri scritti sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta comunicazione del progetto. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 37, si pronuncia sulla compatibilita' ambientale, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro proponente, entro novantaaggiunto: Gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati. Gli allegati da I a V della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto sono inoltre abrogati:

aggiunto: a) l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

aggiunto: b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

aggiunto: c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377;

aggiunto: d) l'articolo 7 della legge 2 maggio 1990, n. 102;

aggiunto: e) il comma 2, dell'articolo 4, ed il comma 2, dell'articolo 5, della legge 4 agosto 1990, n. 240;

aggiunto: f) il comma 2, dell'articolo 1, della legge 29 novembre 1990, n. 366;

aggiunto: g) l'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380;

Mostra gli altri 27 capoversi cambiati

aggiunto: h) l'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

aggiunto: i) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 460;

aggiunto: l) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

aggiunto: m) articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100;

aggiunto: n) articolo 1 della legge 28 febbraio 1992, n. 220;

aggiunto: o) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992;

aggiunto: p) il comma 6, dell'articolo 17, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

aggiunto: q) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526;

aggiunto: r) il comma 1, dell'articolo 2-bis, della legge 31 maggio 1995, n. 206 (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96);

aggiunto: s) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996;

aggiunto: t) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998;

aggiunto: u) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1998;

aggiunto: v) la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999;

aggiunto: z) il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1999, n. 348;

aggiunto: aa) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999, n. 302;

aggiunto: bb) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000;

aggiunto: cc) l'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93;

aggiunto: dd) l'articolo 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

aggiunto: ee) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n. 5;

aggiunto: ff) l'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

aggiunto: gg) l'articolo 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

aggiunto: a) nell'articolo 5, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, alla fine sono inserite le seguenti parole: "nonche' le attivita' di autocontrollo e di controllo programmato che richiede l'intervento dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente";

aggiunto: b) nell'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole "convoca" sono sostituite dalle seguenti: "puo' convocare";

aggiunto: c) nell'articolo 5, comma 11, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole "Nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 10 sono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265." Sono sostituite dalle seguenti: "L'autorita' competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, acquisisce, entro sessanta giorni dalla data tolto: dell'ultima delle pubblicazioni aggiunto: di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma tolto: 5, e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dall'ultima delle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza. L'inutile decorso dei termini aggiunto: 7, trascorsi i quali l'autorita' competente rilascia l'autorizzazione anche in assenza di tali espressioni, ovvero nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma tolto: 7, da computarsi tenuto conto delle eventuali interruzioni e sospensioni intervenute, implica l'esercizio del potere sostituivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 31, comma 2. Per le opere di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 35, il Ministro competente alla loro realizzazione, ove non ritenga di uniformare il progetto proposto al giudizio di compatibilita' del Ministro aggiunto: 10, le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonche' il parere dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici per gli impianti di competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente negli altri casi per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.";

aggiunto: d) nell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole "L'autorita' ambientale rinnova ogni cinque anni le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, o le condizioni dell'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermandole o aggiornandole, a partire dalla data di cui all'articolo 5, comma 18, per gli impianti esistenti, e, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione negli altri casi, salvo per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici ai quali si applica il disposto dell'articolo 17, comma 4, per i quali il primo rinnovo dell'autorizzazione ambientale e' effettuato dopo sette anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.", sono sostituite dalle seguenti: "L'autorita' ambientale rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione.";

aggiunto: e) nell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono abrogate le seguenti parole: "Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territoriotolto: , puo' proporre motivatamente al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di un provvedimento di revisione di tale giudizio, o disporre la non realizzazione del progetto. Sulla proposta di revisione il aggiunto: adotta le determinazioni relative all'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti di competenza statale, in conformita' ai principi del presente decreto, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dal rilascio della valutazione di impatto ambientale. Per gli impianti gia' muniti di valutazione di impatto ambientale, il predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei casi di inutile scadenza del termine previsto dal presente comma, o di determinazione negativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la decisione definitiva in ordine all'autorizzazione integrata ambientale e' rimessa al Consiglio dei Ministri tolto: si esprime nei termini e con gli effetti di cui al comma 8 del presente articoloaggiunto: .";

aggiunto: f) nell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono soppresse le seguenti parole "fino al termine fissato nel calendario" nonche' le parole "entro tale termine"". Sono fatte salve le disposizioni contenute nel presente articolo, nel caso in cui dalla loro abrogazione o modifica derivino effetti diretti o indiretti a carico della finanza pubblica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art36 · fonte del testo

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