Art. 1 — Valutazione dell'impatto sull'ambiente marino e costiero
Articolo abrogato dal d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
Abrogato dal 12 agosto 2006
Articolo abrogato dal d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
Abrogato dal 12 agosto 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1992 al 12 agosto 2006. 286 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, oltre agli interventi gia' individuati ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dei successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri:
tolto: a) la costruzione di terminali per il carico e lo scarico di idrocarburi e di sostanze pericolose;
tolto: b) lo sfruttamento minerario della piattaforma continentale;
tolto: c) la realizzazione di condotte sottomarine per il trasporto delle sostanze di cui alla lettera a);
tolto: d) la realizzazione di impianti per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro della marina mercantile, sono individuate eventuali altre attivita' e opere in ambiente marino e costiero da sottoporre alla procedura di cui al citato articolo 6, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9, della legge n. 349 del 1986 e ai successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nelle procedure di cui ai commi 1 e 2, il concerto previsto dal citato articolo 6 della legge n. 349 del 1986 si attua tra il Ministro dell'ambiente ed il Ministro della marina mercantile. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1992-02-28;220~art1 · fonte del testo
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