Art. 35 t.u.a. — Disposizioni transitorie e finali
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Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto ai sensi dei relativi statuti. Le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.
Testo in vigore dal 13 febbraio 2008 al 26 agosto 2010
