Art. 301 t.u.a. — attuazione del principio di precauzione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 aprile 2006 al 26 agosto 2010. Leggi il testo vigente →

In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione. L'applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva. L'operatore interessato, quando emerga il rischio suddetto, deve informarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione, il comune, la provincia, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonche' il Prefetto della provincia che, nelle ventiquattro ore successive, informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in applicazione del principio di precauzione, ha facolta' di adottare in qualsiasi momento misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 304, che risultino:

  • a)proporzionali rispetto al livello di protezione che s'intende raggiungere;
  • b)non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con misure analoghe gia' adottate;
  • c)basate sull'esame dei potenziali vantaggi ed oneri;
  • d)aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio promuove l'informazione del pubblico quanto agli effetti negativi di un prodotto o di un processo e, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, puo' finanziare programmi di ricerca, disporre il ricorso a sistemi di certificazione ambientale ed assumere ogni altra iniziativa volta a ridurre i rischi di danno ambientale.

Testo in vigore dal 14 aprile 2006 al 26 agosto 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 235/2009

    Questione infondata
    23 luglio 2009

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Calabria avverso l'intera parte sesta del codice dell'ambiente di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost.. Infatti, deve escludersi che la delega successiva, contenuta nella legge 18 aprile 2005, n. 62 e relativa all'attuazione di un'ampia serie di direttive comunitarie in diverse materie, abbia tacitamente abrogato la delega precedente, conferita, invece, nella specifica materia ambientale, dalla legge 15 dicembre 2004, n. 308.

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 301 t.u.a. · Art. 304 t.u.a.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art301 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari