Art. 18 — Principi e criteri direttivi in materia di salvaguardia della salute umana e di protezione dell'ambiente

I decreti delegati in materia di salvaguardia della salute umana e di protezione dell'ambiente, di cui all'elenco "C" allegato alla presente legge, saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi, aggiuntivi a quelli contenuti nelle singole direttive:

  • a)disciplinare l'immissione nel mercato e l'uso di sostanze e preparati pericolosi, secondo criteri atti a salvaguardare la salute umana anche con idonee prescrizioni per la necessaria informazione dei consumatori;
  • b)recuperare e conservare le condizioni ambientali, in difesa degli interessi fondamentali della collettivita' e della qualita' della vita; difendere, conservare e valorizzare le risorse e il patrimonio naturali prescrivendo:
  • 1)norme volte alla prevenzione ed alla riparazione del danno ambientale;
  • 2)misure restrittive rivolte alla protezione e alla tutela dell'ambiente;
  • 3)adeguate misure di vigilanza e controllo.

Testo vigente dal 13 maggio 1987

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1987-04-16;183~art18 · fonte del testo

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