Art. 223 t.u.s.l. — Valutazione dei rischi

Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

  • a)le loro proprieta' pericolose;
  • b)le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  • c)il livello, il modo e la durata della esposizione;
  • d)le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantita' delle sostanze e dei miscele che li contengono o li possono generare;
  • e)i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; ((di cui un primo elenco e' riportato nell'allegato XXXVIII));
  • f)gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
  • g)se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria gia' intraprese. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 224 e, ove applicabile, dell'articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attivita', ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali e' prevedibile la possibilita' di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche. Nel caso di attivita' lavorative che comportano l'esposizione a piu' agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti chimici pericolosi e' tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio. La valutazione del rischio puo' includere la giustificazione che la natura e l'entita' dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. Nel caso di un'attivita' nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attivita' comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessita'.

Testo vigente dal 11 ottobre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 2016 al 11 ottobre 2024. 5 parole tolte, 2 parole aggiunte.

e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco e' riportato tolto: negli allegati XXXVIII e XXXIX aggiunto: nell'allegato XXXVIII;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art223 · fonte del testo

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