Codice dell’ambiente

Art. 311 t.u.a. — azione risarcitoria in forma specifica

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto. ((2. Quando si verifica un danno ambientale cagionato dagli operatori le cui attivita' sono elencate nell'allegato 5 alla presente parte sesta, gli stessi sono obbligati all'adozione delle misure di riparazione di cui all'allegato 3 alla medesima parte sesta secondo i criteri ivi previsti, da effettuare entro il termine congruo di cui all'articolo 314, comma 2, del presente decreto. Ai medesimi obblighi e' tenuto chiunque altro cagioni un danno ambientale con dolo o colpa. Solo quando l'adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalita' prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attivita' necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti)) 67 ((3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede in applicazione dei criteri enunciati negli allegati 3 e 4 della presente parte sesta alla determinazione delle misure di riparazione da adottare e provvede con le procedure di cui al presente titolo III all'accertamento delle responsabilita' risarcitorie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformita' a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'allegato 3 alla presente parte sesta i criteri ed i metodi, anche di valutazione monetaria, per determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa. Tali criteri e metodi trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilita' personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi, nei limiti del loro effettivo arricchimento))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 agosto 2013, n. 97

67

La L. 6 agosto 2013, n. 97 ha disposto (con l'art. 25, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 311 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dalla lettera g) del comma 1 del presente articolo, non si applicano agli accordi transattivi gia' stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' agli accordi transattivi attuativi di accordi di programma gia' conclusi alla medesima data".

Testo vigente dal 4 settembre 2013

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 126/2016

    Questione infondata
    1 giugno 2016

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 24 e 32 Cost. - dell'art. 311, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e per esso allo Stato, la legittimazione all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno ambientale, escludendo la legittimazione concorrente o sostitutiva della Regione e degli enti locali sul cui territorio si è verificato il danno. La normativa impugnata è infatti la conseguenza logica del cambiamento di prospettiva intervenuto nella materia del danno ambientale, come emerge dall'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e della relativa normativa. Se, originariamente, l'ambiente è stato considerato bene immateriale unitario, in modo che alla rilevanza dei numerosi e diversificati interessi che fanno capo alle Regioni e gli enti locali si aggiungeva l'esigenza di uniformità di tutela, che solo lo Stato può garantire, il quadro normativo è profondamente mutato con la direttiva 21 aprile 2004, n. 2004/35/CE. Alla prima disciplina organica della materia (legge n. 349 del 1986) che legittimava a promuovere l'azione di risarcimento del danno ambientale sia lo Stato che gli enti territoriali, si è aggiunto il principio che la prevenzione e la riparazione del danno ambientale costituiscono obiettivi della politica ambientale comunitaria, e che dunque a prevalere non è più il profilo risarcitorio, ma quello della riparazione. Successivamente, i dd.lgs. nn. 152 del 2006 e 135 del 2009 hanno stabilito, rispettivamente, la priorità delle misure di riparazione rispetto al risarcimento per equivalente pecuniario, nonché la tipologia delle misure di riparazione («primaria», «complementare», «compensativa»), relegando la tutela risarcitoria alla sola ipotesi in cui le misure di riparazione fossero in tutto o in parte omesse, o attuate in modo incompleto o difforme rispetto a quelle prescritte ovvero impossibili o eccessivamente onerose. Infine, la legge n. 97 del 2013 ha eliminato, per il danno all'ambiente, il risarcimento "per equivalente patrimoniale" e imposto le "misure di riparazione". Quanto a queste ultime, se non provvede in prima battuta il responsabile del danno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede direttamente agli interventi necessari, determinando i costi delle attività occorrenti per conseguire la completa e corretta attuazione e agendo nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti. È dunque in questo scenario normativo che appare non più implausibile l'esigenza di assicurare che l'esercizio dei compiti di prevenzione e riparazione del danno ambientale risponda a criteri di uniformità e unitarietà, atteso che il livello di tutela ambientale non può variare da zona a zona e considerato anche il carattere diffusivo e transfrontaliero dei problemi ecologici, in ragione del quale gli effetti del danno ambientale sono difficilmente circoscrivibili entro un preciso e limitato ambito territoriale. Se il ripristino ambientale è ora al centro del sistema, ne deriva l'esigenza di una gestione unitaria, che giustifica la nuova disciplina del potere di agire in via risarcitoria riservato allo Stato, D'altra parte, la normativa non esclude che sussista il potere di agire di altri soggetti, comprese le istituzioni rappresentative di comunità locali, per i danni specifici da essi subiti, dal momento che la normativa speciale sul danno ambientale si affianca (non sussistendo alcuna antinomia reale) alla disciplina generale del danno posta dal codice civile, non potendosi pertanto dubitare della legittimazione degli enti territoriali a costituirsi parte civile iure proprio. Né è fondato il timore che la disciplina espone la tutela dell'ambiente al rischio di una inazione statuale, attraverso la mancata costituzione di parte civile. A prescindere dalla considerazione che la proposizione della domanda nel processo penale è solo una delle opzioni previste dal legislatore, potendo lo Stato agire direttamente in sede civile, o in via amministrativa, l'interesse alla tempestività ed effettività degli interventi di risanamento di cui sono portatori gli altri soggetti istituzionali, è salvaguardato dalla possibilità che essi hanno di presentare al Ministro denunce e osservazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente relativa e chiedere l'intervento statale a tutela dell'ambiente. Sulla preminente rilevanza accordata nella Costituzione alla salvaguardia della salute dell'uomo (art. 32) e alla protezione dell'ambiente in cui questi vive (art. 9, secondo comma), quali valori costituzionali primari, v. le citate sentenze nn. 247/1974 e 210/1987. Sulla definizione dell'ambiente come bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; nonché sulla legittimazione attiva dello Stato e degli enti territoriali, vigente la precedente normativa, in base alla loro funzione a tutela della collettività e degli interessi all'equilibrio ecologico, biologico e sociologico del territorio, v. la citata sentenza n. 641/1987. Sulla pluralità dei profili soggettivi del bene ambientale, v. la citata sentenza n. 378/2007. Sulla non implausibile scelta di attribuire all'amministrazione statale le funzioni amministrative di tutela dell'ambiente, per assicurare che l'esercizio dei compiti di prevenzione e riparazione del danno ambientale risponda a criteri di uniformità e unitarietà, v. la citata sentenza n. 235/2009.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 9 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 4 settembre 2013

Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 2010 al 4 settembre 2013. 270 parole tolte, 193 parole aggiunte.

… oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto. tolto: Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attivita' o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, e' obbligato all'effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e, in mancanza, all'adozione di aggiunto: 2. Quando si verifica un danno ambientale cagionato dagli operatori le cui attivita' sono elencate nell'allegato 5 alla presente parte sesta, gli stessi sono obbligati all'adozione delle misure di riparazione tolto: complementare e compensativa di cui alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, secondo le modalita' prescritte dall'Allegato II alla medesima direttiva aggiunto: di cui all'allegato 3 alla medesima parte sesta secondo i criteri ivi previsti, da effettuare entro il termine congruo di cui all'articolo 314, comma 2, del presente decreto. tolto: Quando l'effettivo ripristino o l'adozione di aggiunto: Ai medesimi obblighi e' tenuto chiunque altro cagioni un danno ambientale con dolo o colpa. Solo quando l'adozione delle misure di riparazione tolto: complementare o compensativa risultino aggiunto: anzidette risulti in tutto o in parte tolto: omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile o comunque attuati aggiunto: omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme tolto: rispetto a quelli aggiunto: dai termini e modalita' prescritti, il tolto: danneggiante e' obbligato in via sostitutiva al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato, determinato conformemente al comma 3 del presente articolo, per finanziare gli interventi di cui all'articolo 317, comma 5. Alla quantificazione del danno il aggiunto: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attivita' necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti 3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede in applicazione dei criteri enunciati negli tolto: Allegati aggiunto: allegati 3 e 4 della tolto: parte sesta del presente decreto. All'accertamento delle responsabilita' risarcitorie ed alla riscossione delle somme dovute per equivalente patrimoniale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiunto: presente parte sesta alla determinazione delle misure di riparazione da adottare e provvede con le procedure di cui al tolto: titolo III della parte sesta del presente decreto aggiunto: presente titolo III all'accertamento delle responsabilita' risarcitorie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tolto: da emanare aggiunto: sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai … agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformita' a quanto previsto dal punto 1.2.3 tolto: dell'Allegato II alla direttiva 2004/35/CE, i criteri di determinazione del risarcimento per equivalente e dell'eccessiva onerosita', avendo riguardo anche al valore monetario stimato delle risorse naturali e dei servizi perduti e ai parametri utilizzati in casi simili o materie analoghe per la liquidazione del risarcimento per equivalente del danno ambientale in sentenze passate in giudicato pronunciate in ambito nazionale e comunitario aggiunto: dell'allegato 3 alla presente parte sesta i criteri ed i metodi, anche di valutazione monetaria, per determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa. Tali criteri e metodi trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilita' personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli erediaggiunto: , nei limiti del loro effettivo arricchimentotolto: . Il presente comma si applica anche nei giudizi di cui ai commi l e 2.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 agosto 2013, n. 97

    La L. 6 agosto 2013, n. 97 ha disposto (con l'art. 25, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 311 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dalla lettera g) del comma 1 del presente articolo, non si applicano agli accordi transattivi gia' stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' agli accordi transattivi attuativi di accordi di programma gia' conclusi alla medesima data".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art311 · fonte del testo

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