Art. 301 t.u.a. — attuazione del principio di precauzione

In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione. L'applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva. L'operatore interessato, quando emerga il rischio suddetto, deve informarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione, il comune, la provincia, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonche' il Prefetto della provincia che, nelle ventiquattro ore successive, informa il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)). Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), in applicazione del principio di precauzione, ha facolta' di adottare in qualsiasi momento misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 304, che risultino:

  • a)proporzionali rispetto al livello di protezione che s'intende raggiungere;
  • b)non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con misure analoghe gia' adottate;
  • c)basate sull'esame dei potenziali vantaggi ed oneri;
  • d)aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) promuove l'informazione del pubblico quanto agli effetti negativi di un prodotto o di un processo e, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, puo' finanziare programmi di ricerca, disporre il ricorso a sistemi di certificazione ambientale ed assumere ogni altra iniziativa volta a ridurre i rischi di danno ambientale.

Testo vigente dal 26 agosto 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 26 agosto 2010

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 2006 al 26 agosto 2010. 9 parole aggiunte in 2 capoversi.

… che, nelle ventiquattro ore successive, informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio aggiunto: e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio aggiunto: e del mare, in applicazione del principio di precauzione, ha facolta' di adottare in qualsiasi momento misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 304, che risultino:

d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio aggiunto: e del mare promuove l'informazione del pubblico quanto agli effetti negativi di un prodotto o di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art301 · fonte del testo

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