Art. 208 t.u.a. — autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

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I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione del progetto all'autorita' competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. ((3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorita' d'ambito e degli enti locali sul cui territorio e' realizzato l'impianto, nonche' il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi e' assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza)) Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:

  • a)procede alla valutazione dei progetti;
  • b)acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto ((con quanto previsto dall'articolo 177, comma 4));
  • c)acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilita' ambientale;
  • d)trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. ((Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto.)) L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato. ((Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilita' ai sensi della normativa vigente, ove l'autorita)) competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:
  • a)i tipi ed i quantitativi di rifiuti ((che possono essere trattati));
  • b)((Per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici)) con particolare riferimento alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ((e alla modalita' di verifica, monitoraggio e controllo della)) conformita' dell'impianto al progetto approvato;
  • c)le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
  • d)la localizzazione dell'impianto ((autorizzato));
  • e)il metodo ((da utilizzare per ciascun tipo di operazione));
  • f)le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
  • g)le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; ((...)) le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto diposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
  • h)la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformita' con quanto previsto al comma 12;
  • i)i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico. (( Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili. )) L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di dieci anni ed e' rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attivita' puo' essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticita' ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili ((e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990)). Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
  • a)alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
  • b)alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
  • c)alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo ((193, comma 1,)) del presente decreto. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ((ed esclusi i casi in cui si provveda alla)) sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta. La regione puo' adottare prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita' con provvedi mento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera m). (( L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:
  • a)ragione sociale;
  • b)sede legale dell'impresa autorizzata;
  • c)sede dell'impianto autorizzato;
  • d)attivita' di gestione autorizzata;
  • e)i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione;
  • f)quantita' autorizzate;
  • g)scadenza dell'autorizzazione. La comunicazione dei dati di cui al comma 17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciata. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).

Testo in vigore dal 25 dicembre 2010 al 25 gennaio 2011

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 208 t.u.a., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12566/2026

    4 maggio 2026
    • Atti amministrativi

    In tema di autorizzazione allo scarico di acque reflue, l'atto autorizzatorio non ha natura recettizia, non rientrando tra i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati di cui all'art. 21-bis della legge n. 241 del 1990 ma, avendo carattere ampliativo e costitutivo di una situazione giuridica prima inesistente, la sua efficacia decorre dal momento della sua adozione e non da quello della comunicazione al destinatario, restando irrilevante la previsione di prescrizioni a suo carico.

    Art. 208 t.u.a. · Art. 21-bis l. 241/1990 · Art. 124 t.u.a. · Art. 125 t.u.a.

    Rassegna di maggio 2026, p. 66 ↗

Tutte le 15 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 249/2009

    Illegittimità dichiarata
    24 luglio 2009

    V. titoletto.

    Art. 199 t.u.a. · Art. 204 t.u.a. · Art. 205 t.u.a. · Art. 195 t.u.a.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

12 versioni dal 2006

2006oggi
  1. 29 agosto 2026 — oggiin vigoreper un mese
  2. 12 agosto 2026 — 29 agosto 2026per 17 giorni
  3. 2 aprile 2025 — 12 agosto 2026per un anno
  4. 16 giugno 2023 — 2 aprile 2025per un anno
  5. 31 luglio 2021 — 16 giugno 2023per un anno
  6. 25 ottobre 2019 — 31 luglio 2021per un anno
  7. 2 febbraio 2016 — 25 ottobre 2019per 4 anni
  8. 11 aprile 2014 — 2 febbraio 2016per un anno
  9. 25 gennaio 2011 — 11 aprile 2014per 3 anni
  10. 25 dicembre 2010 — 25 gennaio 2011per un mese
  11. 13 febbraio 2008 — 25 dicembre 2010per 3 anni
  12. 14 aprile 2006 — 13 febbraio 2008testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 25 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 2008 al 25 dicembre 2010. 127 parole tolte, 285 parole aggiunte in 19 capoversi.

… applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. aggiunto: 3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi tolto: cui partecipanoaggiunto: . Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle tolto: Autorita' aggiunto: autorita' d'ambito e degli enti locali tolto: interessati. Alla conferenza e' invitato a partecipare, con preavviso di almeno venti giorni, anche aggiunto: sul cui territorio e' realizzato l'impianto, nonche' il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. tolto: La aggiunto: Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai componenti della conferenza di servizi tolto: almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deveaggiunto: . La decisione della conferenza dei servizi e' assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata tolto: ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenzatolto: . Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:

b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto con tolto: le esigenze ambientali e territoriali aggiunto: quanto previsto dall'articolo 177, comma 4;

d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Entro tolto: trenta aggiunto: 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della tolto: conferenza di servizi e sulla base delle aggiunto: Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positivatolto: , approva il progetto e aggiunto: del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, … procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato. tolto: Ove l'autorita' aggiunto: Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilita' ai sensi della normativa vigente, ove l'autorita competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i …

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti tolto: da smaltire o da recuperare aggiunto: che possono essere trattati;

b) aggiunto: Per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti tolto: ed alla aggiunto: e alla modalita' di verifica, monitoraggio e controllo della conformita' dell'impianto al progetto approvato;

c) le tolto: precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale aggiunto: misure precauzionali e di sicurezza da adottare;

d) la localizzazione dell'impianto tolto: da autorizzare aggiunto: autorizzato;

e) il metodo tolto: di trattamento e di recupero aggiunto: da utilizzare per ciascun tipo di operazione;

Mostra gli altri 11 capoversi cambiati

f) le tolto: prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito aggiunto: disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;

g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; tolto: a tal fine,aggiunto: ... le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva …

i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico. aggiunto: Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di dieci … nel caso di condizioni di criticita' ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibilitolto: . aggiunto: e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione:

… rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo tolto: 194 aggiunto: 193, comma 1, del presente decreto. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli … di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, tolto: ad esclusione della aggiunto: ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, … deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera m).tolto: ... L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione tolto: che la rilascia, all'Albo aggiunto: competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo tolto: 212, comma 1, aggiunto: 189 attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, tolto: degli elementi identificativi di cui all'articolo 212, comma 23, aggiunto: dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblicatolto: .aggiunto: :

aggiunto: a) ragione sociale;

aggiunto: b) sede legale dell'impresa autorizzata;

aggiunto: c) sede dell'impianto autorizzato;

aggiunto: d) attivita' di gestione autorizzata;

aggiunto: e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione;

aggiunto: f) quantita' autorizzate;

aggiunto: g) scadenza dell'autorizzazione. La comunicazione dei dati di cui al comma 17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, tolto: oltre che allo stesso, anche all'Albo aggiunto: al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione … comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciataaggiunto: . COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art208 · fonte del testo

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