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[1]Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio

[2]1. Le udienze sono pubbliche a pena di nullita', salvo quanto previsto dal comma 2. 2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in camera di consiglio:

  • a)i giudizi cautelari e quelli relativi all'esecuzione delle misure cautelari collegiali;
  • b)il giudizio in materia di silenzio;
  • c)il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi;
  • d)i giudizi di ottemperanza;
  • e)i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l'estinzione o l'improcedibilita' del giudizio. 3. Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a), tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. La camera di consiglio e' fissata d'ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta. 4. La trattazione in pubblica udienza non costituisce motivo di nullita' della decisione.

Testo in vigore dal 7 luglio 2010 al 8 dicembre 2011

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 87 c.p.a., dalle Rassegne del Massimario.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art87 · fonte del testo

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