Art. 16 c.p.a. — Regolamento di competenza

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[1]Regime della competenza

[2]1. La competenza di cui agli articoli 13 e 14 e' inderogabile anche in ordine alle misure cautelari. 2. Il difetto di competenza e' rilevato, anche d'ufficio, con ordinanza che indica il giudice competente. Se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa e' riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo segue davanti al nuovo giudice. 3. L'ordinanza con cui il giudice adito dichiara la propria competenza o incompetenza e' impugnabile nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, con il regolamento di competenza di cui all'articolo 15. Il regolamento puo' essere altresi' richiesto d'ufficio, con ordinanza, dal giudice dinanzi al quale il giudizio e' stato riassunto ai sensi del comma 2; in tale caso si procede ai sensi dell'articolo 15, comma 6. 4. Durante la pendenza del regolamento di competenza, il ricorrente puo' sempre proporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale indicato nell'ordinanza di cui al comma 2 o in quella di cui all'articolo 15, comma 5, il quale decide in ogni caso sulla domanda cautelare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 8.

Testo in vigore dal 7 luglio 2010 al 18 settembre 2012

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 261/2014

    Questione inammissibile
    20 novembre 2014

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnati, in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto, nel dettare la complessiva disciplina della competenza nel processo amministrativo, avrebbero ecceduto l'ambito della delega legislativa di cui all'art. 44 della legge n. 69 del 2009, limitata al riordino delle norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo. La questione è identica, anche nella sua formulazione letterale, ad altra sollevata dal medesimo rimettente e decisa dalla sentenza n. 174 del 2014 nel senso dell'inammissibilità per difetto di rilevanza. L'identità delle questioni e delle relative argomentazioni, già valutate nella richiamata pronuncia, impone la medesima decisione di inammissibilità. - Per l'inammissibilità di identica questione, v. la citata sentenza n. 174/2014.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 174/2014

    Illegittimità dichiarata
    13 giugno 2014

    È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità degli artt. 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, impugnati, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui ridisegnano l'intera disciplina della competenza, territoriale e funzionale, dei TAR. Così come evidenziato in una precedente pronuncia, infatti, l'impugnazione congiunta degli articoli censurati eccede di gran lunga l'oggetto del giudizio a quo , in cui il giudice rimettente è chiamato esclusivamente a dare applicazione alle disposizioni concernenti la competenza funzionale del TAR. - Sull'inammissibilità, per difetto di rilevanza, di identica questione, v. la citata sentenza n. 159/2014.

    Art. 76 cost. · Art. 135 c.p.a. · Art. 13 c.p.a. · Art. 14 c.p.a.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 159/2014

    Questione infondata
    6 giugno 2014

    È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recente delega al governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata con riferimento all'art. 76 Cost. È, infatti, evidente che l'impugnazione congiunta degli articoli menzionati eccede di larga misura l'oggetto del giudizio a quo , essendo il giudice remittente chiamato esclusivamente a dare applicazione alle disposizioni concernenti la competenza funzionale del TAR Lazio in ordine alle controversie relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, disciplinata dai soli artt. 14 e 135, comma 1, lett. p ), del codice del processo amministrativo.

    Art. 76 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art16 · fonte del testo

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