Art. 7 cod. cons. — Modalità di indicazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 ottobre 2005 al 15 settembre 2020. Leggi il testo vigente →
Le indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 6 possono essere riportate, anziche' sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.
Testo in vigore dal 8 ottobre 2005 al 15 settembre 2020
