Codice del consumo

Art. 7 cod. cons. — Modalità di indicazione

Le indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 6 possono essere riportate, anziche' sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa ((, anche in formato digitale,)) che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.

Testo vigente dal 15 settembre 2020

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 settembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 8 ottobre 2005 al 15 settembre 2020. 4 parole aggiunte.

… essere riportate, anziche' sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativaaggiunto: , anche in formato digitale, che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art7 · fonte del testo

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