Art. 18 codice dei contratti pubblici — Il contratto e la sua stipulazione

Il contratto e' stipulato, a pena di nullita', in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalita' elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, ((il contratto puo' essere stipulato anche)) mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso.E' fatta eccezione:

  • a)per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 55, comma 2;
  • b)nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;
  • c)nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto. Il contratto non puo' essere stipulato prima di ((trentadue)) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:
  • a)di procedura in cui e' stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono gia' state respinte con decisione definitiva;
  • b)di appalti basati su un accordo quadro;
  • c)di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
  • d)di contratti di importo inferiore alle soglie europee ((...)). Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non puo' essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell'ente concedente, l'aggiudicatario puo' farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, puo' sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario puo' costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. Il contratto e' sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facolta' di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilita' civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice e' individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalita' di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).

Testo vigente dal 31 dicembre 2024

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Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 2023 al 31 dicembre 2024. 48 parole tolte, 17 parole aggiunte in 3 capoversi.

… oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, aggiunto: il contratto puo' essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche …

… generale alla sollecita esecuzione del contratto. Il contratto non puo' essere stipulato prima di tolto: trentacinque aggiunto: trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:

d) di contratti di importo inferiore alle soglie europeetolto: , ai sensi dell'articolo 55, comma 2aggiunto: .... Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non … Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. tolto: In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.4 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~art18 · fonte del testo

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